CARCERE PER IL MEDICO DI GUARDIA CHE RIFIUTA LA VISITA
Fino a due anni può rischiare il medico di turno in guardia medica che rifiuti di visitare un paziente che presenti un quadro clinico non trascurabile. Lo sostiene la suprema Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza, depositata il 02.08.07, ha confermato la sentenza di condanna che era stata inflitta al medico di guardia dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il medico di guardia era accusato di aver omesso di visitare un malato che, durante l’estate dell’anno 2002, si era rivolto all’ambulatorio denunciando un forte malessere alla bocca dello stomaco; il medico l’aveva dirottato alla più vicina farmacia ma, nella notte, il paziente era deceduto. I giudici, in primis il Tribunale di Lamezia Terme e quindi la Corte d’Appello di Catanzaro, avevano accolto la richiesta di condanna formulata dalla pubblica accusa sul presupposto dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 328 c.p. che, sotto la rubrica “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, indebitamente, rifiutino un atto del loro ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, debba essere compiuto senza ritardo. La tesi difensiva del medico, nei due gradi di giudizio, è consistita anche nell’accusare il paziente di non aver insistito adeguatamente per essere visitato e nel sottolineare che comunque l’omesso intervento non avrebbe salvato la vita al paziente. Secondo i giudici, tuttavia, le difese non avevano alcun pregio poiché se è vero che il medico deve stabilire se si trovi innanzi ad un malessere del tutto secondario, od un quadro sintomatologico serio, la sua valutazione non può trasformarsi in assoluto arbitrio e giustificare colpevoli inerzie; la discrezionalità del medico, in altre parole, può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla scorta degli elementi di prova che siano sottoposti al suo vaglio. Pertanto, secondo i giudici della suprema corte, è responsabile del reato di “omissione d’atti d’ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso in equivoci connotati di gravità”.
Avv. Nicola Todeschini